Art. 7.

      1. All'articolo 89 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «3-bis. Chiunque intenda aggiungere al proprio cognome quello dell'altro genitore deve farne dichiarazione all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita, che provvede ad annotare il nuovo cognome a margine dell'atto di nascita».